CONTRATTI GENERALI

PER L' INDUSTRIA DEL FRISE 2006
(AGBH 2006)
Versione del 01.12.2022

Condizioni generali di contratto con informazioni sui clienti Indice dei contenuti

1. Campo di applicazione
2. Conclusione del contratto
3. Diritto di recesso
4. Prezzi e condizioni di pagamento
5. Inizio e fine dell’ospitalità – Recesso dal contratto di ospitalità
da parte dell’ospitante
6. Fornitura di una sistemazione alternativa
7. Garanzia
8. Diritti e doveri
9. Responsabilità dell’ospitante
10. Custodia di animali
11. Legge applicabile
12. Termine del contratto di ospitalità – Risoluzione anticipata
13. Informazioni sulla risoluzione delle controversie online

1) Campo di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito chiamate “CG”) della
SIF Vermietungs GmbH
Tegetthoffstrasse 7
1010 Vienna, Austria
Tel: +43-1-914 55 65
E: office@klimt-hotel.at
(di seguito chiamato “ospitante”), si applicano a tutti i contratti riguardanti la locazione
di camere e appartamenti per ospitalità e a tutti i servizi e forniture aggiuntivi che
sono forniti al cliente in questo contesto (di seguito chiamato contratto di ospitalità),
che un consumatore o un imprenditore (di seguito “ospite”) conclude con l’ospitante in
relazione ai servizi offerti dall’ospitante nel suo negozio online. Viene qui negata
l’inclusione di proprie condizioni del cliente, a meno che non sia stato concordato diversamente.
1.2 Definizioni
“Ospitante”: è una persona fisica o giuridica che ospita ospiti a pagamento.
“Ospite”: è una persona fisica che usufruisce dell’ospitalità. Di solito, l’ospite è anche
la controparte contrattuale. Sono considerati ospiti anche le persone che viaggiano
con la controparte contrattuale (ad es. familiari, amici, ecc.).
“Controparte contrattuale”: è una persona fisica o giuridica nazionale o straniera, che
conclude un contratto di ospitalità per sé o per un ospite.
“Consumatore” ai sensi delle presenti CG è ogni persona fisica che conclude un affare
giuridico per scopi che non possono essere principalmente attribuiti né alla sua
attività commerciale né alla sua professione libera.
“Imprenditore” ai sensi delle presenti CG è una persona fisica o giuridica o una
società di persone legalmente riconosciuta che agisce in nome e per conto della propria
attività commerciale o professionale al momento della conclusione di un affare giuridico.

2) Conclusione del contratto
2.1 Le descrizioni di prodotti e servizi contenute nel negozio online dell’ospitante non
costituiscono offerte vincolanti da parte dell’ospitante, ma servono per il deposito di un
offerta vincolante da parte della controparte contrattuale.
2.2 La controparte contrattuale può fare un’offerta tramite il modulo di prenotazione online
integrato nel negozio online. A quel punto, dopo aver completato il processo di prenotazione
elettronica, la controparte contrattuale conferma con un clic sul pulsante che conclude
il processo di prenotazione un’offerta contrattuale legalmente vincolante riguardante i
prodotti o servizi contenuti nel carrello. Inoltre, la controparte contrattuale può anche
fare l’offerta telefonicamente o via e-mail all’ospitante.
2.3 Il contratto di ospitalità si conclude con l’accettazione dell’ordine della controparte
contrattuale da parte dell’ospitante. L’ospitante può accettare l’offerta della controparte
contrattuale entro un giorno, inviando a questa una conferma d’ordine scritta o una
conferma d’ordine in forma di testo (fax o e-mail), a condizione che l’accesso della
conferma d’ordine alla controparte contrattuale sia determinante.
Se l’ospitante non accetta l’offerta della controparte contrattuale entro il termine
sopra indicato, ciò sarà considerato come un rifiuto dell’offerta, con la conseguente
liberazione della controparte contrattuale da ogni vincolo alla sua manifestazione di volontà.
2.4 L’ospitante ha il diritto di concludere il contratto di ospitalità a condizione che la
controparte contrattuale effettui un deposito. In questo caso, l’ospitante è obbligato a
informare la controparte contrattuale sull’anticipo richiesto prima di accettare l’ordine della
controparte contrattuale. Se la controparte contrattuale accetta l’anticipo, l’ospitante
dichiara già ora l’accettazione dell’offerta della controparte contrattuale al momento in cui
il cliente attiva il processo di pagamento cliccando sul pulsante che conclude il processo
di ordinazione. Ciò non si applica nel caso di deposito con carta di credito, in cui l’ospitante
deve accettare la prenotazione affinché il contratto si concluda.
La controparte contrattuale è obbligata a pagare il deposito non oltre 3 giorni (in arrivo)
prima dell’ospitalità o entro il giorno lavorativo successivo, se l’ospitalità si svolge < 3 giorni prima. I costi per la transazione monetaria (ad es. spese di trasferimento) sono a carico della controparte contrattuale. Il deposito è un pagamento parziale sul compenso concordato.
2.5 Quando si fa un’offerta tramite il modulo d’ordine online dell’ospitante, il testo contrattuale
viene memorizzato dall’ospitante e inviato alla controparte contrattuale dopo l’invio del
proprio ordine insieme alle presenti CG in forma di testo (ad es. e-mail, fax o lettera). In
aggiunta, il testo contrattuale viene archiviato sul sito web dell’ospitante e può essere
richiesto dalla controparte contrattuale.
2.6 Prima della presentazione vincolante dell’ordine tramite il modulo d’ordine online
dell’ospitante, la controparte contrattuale può riconoscere eventuali errori di inserimento
leggendolo attentamente. Gli inserimenti possono essere corretti dalla controparte
contrattuale nel corso del normale processo di ordinazione elettronica fino a quando non
clicca sul pulsante che conclude il processo di ordinazione.
2.7 Per la conclusione del contratto è disponibile esclusivamente la lingua tedesca.
2.8 Il processo di ordinazione e la comunicazione avvengono di solito tramite e-mail e
processo automatizzato di ordinazione. La controparte contrattuale deve garantire che
l’indirizzo e-mail fornito per il processo di ordinazione sia corretto, in modo che le e-mail
invitate dall’ospitante possano essere ricevute a tale indirizzo. In particolare, la controparte
contrattuale deve garantire, nel caso di utilizzo di filtri anti-spam, che tutte le e-mail inviate
dall’ospitante o da terze parti incaricate dall’ospitante per la gestione delle ordinazioni possano
essere consegnate.

3) Diritto di recesso della controparte contrattuale – Penale di cancellazione
3.1 Ai consumatori è in linea di principio riconosciuto un diritto di recesso.
3.2 Secondo il § 18 FAGG, il diritto di recesso non sussiste, a meno che non sia previsto
diversamente, per contratti per la fornitura di servizi nel settore dell’ospitalità non finalizzati a scopi abitativi, così come per la fornitura di cibi e bevande e servizi forniti in relazione a attività ricreative, se per l’adempimento contrattuale da parte dell’imprenditore è prevista una determinata data o un periodo contrattualizzati; dopo tale termine, il diritto di recesso è escluso anche per contratti che hanno come oggetto prenotazioni di stanze a tempo limitato, come nel presente caso.
3.3 Se il contratto di ospitalità è stato effettuato con una tariffa standard (“rimborsabile”), esso può essere risolto fino a 14 giorni prima della data di arrivo concordata senza il pagamento di una penale di cancellazione mediante comunicazione unilaterale da parte della controparte contrattuale. Dopo di che, un recesso mediante comunicazione unilaterale da parte della controparte contrattuale è possibile solo dietro pagamento della seguente penale di cancellazione:

Per la prenotazione della “Tariffa standard (rimborsabile)” per viaggiatori individuali
fino a 14 giorni prima dell’arrivo nessuna penale di cancellazione
fino a 5 giorni prima dell’arrivo 50% del prezzo lordo
da 5 giorni prima dell’arrivo oppure
in caso di non arrivo 90% del prezzo lordo

Nel caso di prenotazione della “tariffa non rimborsabile”, l’intero prezzo lordo sarà dovuto
in caso di qualsiasi cancellazione o modifica. Pertanto, a partire dalla prenotazione non è più possibile cancellazioni o modifiche gratuite. Tutte le cancellazioni,
modifiche o non arrivi saranno addebitati per l’importo totale.

Per prenotazioni di gruppo (più di 10 persone) si applicano condizioni di cancellazione separate:

Per prenotazioni di gruppo
fino a 60 giorni prima dell’arrivo nessuna penale di cancellazione
da 59 a 14 giorni prima dell’arrivo 50% del prezzo lordo
da 13 a 3 giorni prima dell’arrivo 85% del prezzo lordo
da 2 giorni oppure in caso di non arrivo 100% del prezzo lordo

4) Prezzi e condizioni di pagamento
4.1 Salvo diversa indicazione nella descrizione dell’ospitante, i prezzi indicati sono prezzi totali
che includono l’IVA legale e le tasse.
4.2 La/e modalità di pagamento verrà/anno comunicate al cliente nel negozio online dell’ospitante.

5) Inizio e fine dell’ospitalità – Recesso dal contratto di ospitalità da parte dell’ospitante
5.1 La controparte contrattuale ha il diritto, a meno che l’ospitante non offra un’altra ora di check-in,
di occupare i locali locati a partire dalle 14.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”). Se una camera viene utilizzata per la prima volta prima delle 14.00, la notte precedente verrà conteggiata come prima notte, a meno che non sia stato diversamente concordato in anticipo con la reception.
5.2 I locali locati devono essere liberati dalla controparte contrattuale il giorno della partenza entro le 10.00. L’ospitante ha il diritto di addebitare un ulteriore giorno se i locali locati non vengono liberati in tempo.
5.3 Se il contratto di ospitalità prevede un deposito e la controparte contrattuale non ha effettuato il deposito entro i termini, l’ospitante può recedere dal contratto di ospitalità senza ulteriore preavviso.
5.4 Se l’ospite non si presenta entro le 24.00 del giorno di arrivo concordato, non vi è alcun obbligo di ospitalità, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo posticipato. Se la controparte contrattuale ha effettuato un deposito, i locali sono comunque riservati fino alle 24.00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato, con il soggiorno che viene addebitato a partire dal giorno di arrivo concordato.
5.5 Al più tardi 1 mese prima della data di arrivo concordata della controparte contrattuale, l’ospitante può recedere dal contratto di ospitalità mediante comunicazione unilaterale per motivi giustificati, a meno che non sia stato diversamente concordato. In caso di impossibilità di raggiungimento.
5.7 Se la controparte contrattuale non può apparire presso la struttura ricettiva il giorno dell’arrivo a causa di cause straordinarie impreviste (es. nevicate estreme, alluvioni, ecc.), non è tenuta a pagare il compenso concordato per i giorni di arrivo.
5.8 L’obbligo di pagamento per il soggiorno prenotato riacquista vigore allorché la possibilità di arrivo si ripresenta, se l’arrivo diventa nuovamente possibile entro tre giorni.

6) Fornitura di una sistemazione alternativa
6.1 L’ospitante può fornire alla controparte contrattuale e/o agli ospiti una sistemazione alternativa adeguata (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per la controparte contrattuale, in particolare se la deviazione è lieve e giustificata.
6.2 Una giustificazione oggettiva è, ad esempio, fornita quando la stanza (le stanze) è diventata inutilizzabile, quando gli ospiti già sistemati prolungano il loro soggiorno, in caso di overbooking o altre misure operative importanti che richiedono tale passaggio.
6.3 Eventuali spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo saranno a carico dell’ospitante.

7) Garanzia
L’ospitante è obbligato a fornire i servizi concordati in un ambito corrispondente al proprio standard. Se il servizio è difettoso, si applicano le disposizioni della garanzia legale. In deroga, si applica:
7.1 Per gli imprenditori, l’ospitante ha la scelta del tipo di adempimento.

8) Diritti e doveri
8.1 La controparte contrattuale è obbligata a pagare l’importo concordato più eventuali importi aggiuntivi, che siano risultati a causa dell’effettuazione di servizi aggiuntivi da parte sua e/o dei suoi ospiti che lo accompagnano, più l’IVA legale, al più tardi al momento della partenza.
8.2 L’ospitante non è obbligato ad accettare valute straniere.
8.3 La controparte contrattuale è responsabile nei confronti dell’ospitante per qualsiasi danno causato da lui o dall’ospite o da altre persone che, con la conoscenza o il consenso della controparte contrattuale, ricevono servizi dall’ospitante.
8.4 Se la controparte contrattuale rifiuta di pagare l’importo concordato o è in ritardo, l’ospitante ha il diritto legale di trattenere ai sensi del § 970c ABGB e il diritto legale di pegno secondo il § 1101 ABGB sui beni portati dalla controparte contrattuale o dell’ospite. Questo diritto di trattenzione o pegno si estende anche per garantire il suo credito derivante dal contratto di ospitalità, in particolare per pasti, altre spese sostenute per la controparte contrattuale e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
8.4 L’ospitante ha il diritto di effettuare una fatturazione o una fatturazione intermedia delle sue prestazioni in qualsiasi momento.

9) Responsabilità dell’ospitante
9.1 L’ospitante è responsabile verso il cliente per tutte le richieste di risarcimento di danni e spese legali come segue.
9.2 La responsabilità dell’ospitante è in linea di principio esclusa per negligenza lieve, ad eccezione dei danni personali. Se la controparte contrattuale è un imprenditore, è esclusa anche la responsabilità – ad eccezione dei danni personali – per negligenza grave, a meno che non si tratti di negligenza gravemente colposa.
9.3 Per le cose portate sussiste in aggiunta: l’ospitante è responsabile ai sensi dei §§ 970 ff ABGB per le cose portate dalla controparte contrattuale. La responsabilità dell’ospitante è data solo se le cose sono state consegnate all’ospitante o alle persone autorizzate dall’ospitante o sono state portate in un luogo indicato da queste ultime. L’ospitante non è responsabile se può dimostrare che il danno non è stato causato da lui o da uno dei suoi collaboratori o da persone terze entrate e uscite in casa (onere della prova). Se la persona danneggiata è corresponsabile per l’insorgere del danno, l’obbligo di risarcimento può essere ridotto o scomparire. L’ospitante è responsabile solo fino a 250,00 euro per gioielli, denaro e titoli. Altrimenti, la responsabilità è limitata a 550,00 euro. Oltre a questi importi, l’ospitante è responsabile se ha ricevuto in custodia le cose conoscendo la loro natura oppure se il danno è stato causato da lui o da uno dei suoi collaboratori in modo intenzionale o colposo. L’ospitante può rifiutarsi di custodire costosi gioielli, denaro e titoli se si presenta un oggetto notevolmente più prezioso di quelli che gli ospiti di tale struttura ricettiva sono soliti portare in custodia.
Se la controparte contrattuale o l’ospite non ottempera immediatamente all’invito dell’ospitante a depositare i propri beni in un luogo di custodia particolare, l’ospitante è esente da ogni responsabilità.

10) Custodia di animali
10.1 Gli animali non sono generalmente ammessi nella struttura ricettiva e possono essere portati solo in situazioni eccezionali e previo consenso dell’ospitante, eventualmente dietro pagamento di un canone particolare.
10.2 La controparte contrattuale che porta un animale è obbligata a custodire bene l’animale durante il soggiorno o a farlo custodire a proprie spese da terzi idonei.
10.3 La controparte contrattuale o il suo assicuratore sono responsabili nei confronti dell’ospitante per i danni causati dagli animali portati. Il danno comprende in particolare anche quelle prestazioni di risarcimento da parte dell’ospitante che deve fornire a terzi.

11) Termine del contratto di ospitalità – Risoluzione anticipata
11.1 Se il contratto di ospitalità è stato stipulato per un periodo determinato, termina alla scadenza prevista.
11.2 Se la controparte contrattuale parte prima del tempo, l’ospitante ha il diritto di richiedere l’intero importo concordato. L’ospitante detrarrà quanto si è risparmiato a seguito del mancato utilizzo della sua offerta di prestazioni o quanto ha ottenuto affittando diversamente i locali prenotati. Un risparmio sussiste solo se il ristorante al momento del non utilizzo delle stanze ordinate è completamente occupato e la stanza può essere affittata a ulteriori ospiti a causa della cancellazione da parte della controparte contrattuale. L’onere della prova del risparmio grava sulla controparte contrattuale.
11.3 Con la morte di un ospite, il contratto con l’ospitante termina.
11.4 Se il contratto di ospitalità è stato stipulato per un periodo indeterminato, le parti contrattuali possono risolvere il contratto fino alle 10:00 del terzo giorno prima della scadenza contrattuale prevista.
11.5 L’ospitante ha il diritto di risolvere il contratto di ospitalità con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la controparte contrattuale o l’ospite.
a) utilizza in modo gravemente svantaggioso i locali o, con comportamenti sconsiderati, offensivi o grossolanamente inadeguati, reca disturbo agli altri ospiti, al proprietario, al suo personale o a terzi residenti nella struttura ricettiva, ovvero si rende responsabile di un atto punito dalla legge contro la proprietà, la moralità o la sicurezza fisica;
b) viene colpita da una malattia contagiosa o da una malattia che prosegue oltre il soggiorno, ovvero diventa bisognosa di cure;
c) non paga le fatture presentate alla scadenza di un termine ragionevole (3 giorni).
11.6 Se l’adempimento del contratto diviene impossibile a causa di eventi considerati forza maggiore (ad es. eventi atmosferici, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità, ecc.), l’ospitante può risolvere il contratto di ospitalità in qualsiasi momento senza rispettare i termini di preavviso, a meno che il contratto non sia già considerato sciolto dalla legge, o l’ospitante sia sollevato dai suoi obblighi di ospitalità. Eventuali diritti al risarcimento del contratto da parte della controparte contrattuale sono esclusi.

12) Legge applicabile/Giurisdizione
12.1 Per tutti i rapporti giuridici delle parti si applica il diritto della Repubblica austriaca con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita. Per i consumatori tale scelta di legge si applica solo nella misura in cui la protezione concessa non venga privata dalle disposizioni imperative del diritto del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.
12.2 Se la controparte contrattuale è un imprenditore ai sensi del punto 1.2, come foro esclusivo è convenuto il luogo della sede d’affari dell’ospitante. Per le controparte contrattuali che sono consumatori, vale: sia per le azioni dell’imprenditore contro il consumatore che per le azioni del consumatore contro l’imprenditore, il foro è nel domicilio del consumatore, se il consumatore ha la residenza nell’UE, ma non in Austria. Se il consumatore ha la residenza o la dimora in Austria, può essere citato solo davanti al tribunale competente nel cui distretto si trova la sua residenza o la sua dimora; l’imprenditore può essere citato solo presso la sede legale, salvo che non vi sia un altro foro legale previsto.

13) Informazioni sulla risoluzione delle controversie online
La Commissione UE mette a disposizione online, al seguente link, una piattaforma per la risoluzione delle controversie online: http://ec.europa.eu/consumers/odr Questa piattaforma serve da punto di riferimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie derivanti da contratti di acquisto o servizi online a cui è coinvolto un consumatore.